Lo sviluppo delle relazioni commerciali, così come lo svolgimento di qualsiasi rapporto umano, comporta l’insorgere di conflitti che necessitano di una soluzione sollecita ed adeguata alla complessità di ciascun contenzioso.
Il modo tradizionale di affrontare e risolvere una controversia, tuttavia, finisce spesso per portare il contenzioso fuori dal controllo delle parti, deludendo le loro aspettative ed apportando poca soddisfazione concreta, anche in caso di vittoria. Tanto più che, la presenza di sfavorevoli condizioni generali di contratto, lo scarso formalismo dei rapporti, l’inadeguatezza delle strutture giudiziarie, la sproporzione dei costi e dei tempi del processo ordinario, finiscono per scoraggiare in partenza il ricorso alla giustizia ordinaria, favorendo, al contrario, l’adozione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, poco costosi e facilmente accessibili alla maggior parte delle imprese e dei cittadini.
In quest’ottica, i metodi ADR (dall’inglese Alternative Dispute Resolution), ed in particolare la conciliazione, consentono ai soggetti coinvolti nel conflitto di mantenere sempre il controllo della situazione, favorendo una soluzione veloce e pragmatica del contenzioso, in un contesto sicuro e riservato. Specialmente nel caso di dispute di carattere commerciale, l’adozione di queste metodologie garantisce risposte adeguate e risultati efficaci, con evidenti vantaggi per ciò che concerne la prosecuzione dei rapporti tra le parti e/o la fidelizzazione della clientela.
La diffusione dei metodi ADR è stata tale da indurre un numero crescente di aziende, associazioni, enti e pubbliche amministrazioni a sviluppare schemi contrattuali o regolamenti integranti l’utilizzo di tali metodi, estendendone il ricorso al di fuori del ramo prettamente commerciale.
Diverse normative statali, del resto, hanno previsto e disciplinato da tempo l’utilizzo di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, come supporto indispensabile al sistema giudiziario ordinario e la stessa Unione Europea si è espressa più volte a favore dello sviluppo delle procedure ADR, specie nel campo delle controversie minori, tra imprese e consumatori, arrivando a formulare apposite raccomandazioni e direttive al riguardo (vedi ad esempio la direttiva n.2008/52/EC in materia di controversie transfrontaliere).
Con l'emanazione del D.lgs n.5 del 2003, prima, e del D.lgs 28/2010, poi, l’affermazione dei metodi ADR è ormai divenuta un dato di fatto, risultando espressamente disciplinata la valenza stessa delle clausole conciliative, nonchè l'obbligatorietà del ricorso alla mediazione nell'ambito di specifiche materie civili e commerciali.
Alla recente produzione normativa del legislatore continua poi ad affiancarsi un'importante serie di norme (L. 31 luglio 1997, n. 249; D.lgs 1° agosto 2003, n. 259; D.lgs 6 settembre 2005, n. 206) che disciplinano il contenzioso tra operatori ed utenti del settore telecomunicazioni, delegando all’Autorità Garante delle comunicazioni il compito di attuare e promuovere la conciliazione in materia di telecomunicazioni attraverso una apposita regolamentazione, dichiaratamente volta alla tutela dei consumatori ed alla deflazione del contenzioso.
Alle più recenti novità introdotte dal legislatore, fa da contraltare la fissazione di precisi standard per tutti quegli enti od organismi che intendono partecipare alla gestione pratica dello strumento conciliativo, con l'imposizione di un preciso obbligo di registrazione presso il Ministero di giustizia.
I criteri e le modalità di iscrizione nel registro sono state recentemente determinate dal Ministro della Giustizia con separato decreto ministeriale n.180 del 2010, che disciplina, altresì, i criteri e gli standard minimi per la formazione dei mediatori che opereranno presso gli organismi di gestione.