Quale metodo alternativo di risoluzione delle controversie, la conciliazione si propone come uno strumento particolarmente efficace, che ha dimostrato di offrire notevoli vantaggi in più rispetto ad altri metodi ADR più tradizionali, come l’arbitrato.
Il ricorso alla conciliazione, infatti, consente di superare gli svantaggi tipici di altri metodi aggiudicativi, arbitrali o giudiziari che siano, quali, in particolare, il rischio di soccombere, la necessità di rispettare determinate norme di procedura, l’impossibilità di partecipare attivamente al processo, l’obbligo di definire anticipatamente le proprie domande e le proprie pretese.
Dovendola definire, si può dire che: la conciliazione è un procedimento volontario, che si svolge attraverso diverse fasi, dove un terzo soggetto neutrale interviene tra le parti aiutandole a cercare una soluzione del proprio contenzioso, garantendo la riservatezza e la confidenzialità degli incontri.
Le ragioni dell’affermarsi della conciliazione tra tutti gli altri metodi ADR sono dovute, principalmente, proprio al ruolo affidato al conciliatore, quale soggetto chiamato a governare i negoziati delle parti. Operando come una sorta di “diplomatico commerciale”, infatti, egli può giungere a ristabilire la normale comunicazione tra i contendenti, aiutandoli ad individuare la soluzione più idonea per rispondere alle loro reali necessità, massimizzando la distribuzione delle risorse in gioco ed evitando gli sprechi che, normalmente, conseguono all’imposizione di una decisione giudiziaria, quanto meno sotto il profilo della rottura definitiva dei rapporti.
A prescindere dal fatto che i contendenti siano indotti a ricorrere allo strumento conciliativo in virtù di una espressa clausola contrattuale, oppure in forza di uno specifico accordo compromissorio, oppure, ancora, in forza di una espressa previsione di legge, l’assoluta mancanza di un potere decisorio in capo al conciliatore garantisce sempre la “sovranità” delle parti rispetto al risultato finale, che potrà consistere anche in un mancato accordo.