Mercoledì04 Ottobre 2023

In vigore la riforma della Mediazione - Note applicative

Tra  le novità della disciplina vi è l'estensione delle materie per le quali il tentativo di mediazione è previsto come condizione di procedibilità.

Le nuove materie, che si aggiungono a quelle già previste dal D.lgs 28/2010 ante-riforma, sono: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d'opera, contratti di rete, somministrazione, società di persone e subfornitura

Il primo incontro di mediazione, inoltre, sarà un incontro negoziale a tutti gli effetti, per il quale è richiesta la partecipazione personale delle parti. Eventuali sostituti dovranno essere muniti di apposita delega per negoziare e dovranno essere a conoscenza dei fatti che sono oggetto della domanda di mediazione.

Per lo svolgimento del primo incontro sarà dovuto dalle parti, oltre al versamento delle spese di avvio, anche il versamento di un acconto sulle indennità di mediazione.

Poiché il Ministero della Giustizia non ha ancora stabilito le tariffe per la partecipazione al primo incontro, in attesa della normativa di attuazione Resolutia non richiederà alcun acconto sulle indennità, riservandosi però di farlo successivamente, quando la normativa di attuazione della riforma sarà entrata in vigore.

Resta al momento operativo il vigente Regolamento (con la relativa tabella delle indennità) per tutte le spese del procedimento (spese di avvio e spese di mediazione).

Quanto agli incentivi fiscali previsti dalla riforma, si dovrà attendere la disciplina di attuazione per conoscere le modalità di fruizione.

Per ogni altra informazione è possibile contattare la nostra Segreteria.

Per scaricare la scheda riassuntiva delle novità della mediazione CLICCA QUI

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