La Cassazione sulla partecipazione sostanziale delle parti in mediazione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9608 del 15.4.2026, è intervenuta nuovamente per ribadire che la presenza delle parti in mediazione è obbligatoria e che la loro eventuale assenza comporta sanzioni sostanziali e valutazioni probatorie.

Nello specifico, la Suprema Corte ha altresì ribadito che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale e dotato della mera procura ad litem, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità.

Mutando l’orientamento precedentemente espresso con la sentenza n. 8743 del 2019, i giudici hanno però ritenuto che, seppure munito di valida procura sostanziale, l’avvocato non possa sostituire il proprio cliente in mediazione, sanandone l’eventuale assenza.

Secondo la Corte, infatti,  la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.

In attesa di un orientamento definitivo sul punto, quindi, le parti dovranno porre particolare attenzione al conferimento delle deleghe per la partecipazione in mediazione, valutando l’opportunità di conferirla ad un soggetto diverso dal proprio difensore.